La Legge Regionale n.19/2008 recante ‘Norme per la riduzione del rischio sismico’ prevede:
- l’istituzione della preventiva autorizzazione sismica per gli interventi di cui all'art. 11 c. 2 della L. R 19/08 (in particolare sopraelevazioni, interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali);
- l’obbligatorietà, con i titoli abilitativi, di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture o asseverazione del progettista strutturale prima dell'inizio dei lavori - art. 10 L.R. 19/08;
- l’istituzione di un diritto per spese istruttorie, da versare al Servizio Prevenzione Rischio Sismico dell’Unione Pedemontana Parmense, con le modalità indicate alla pagina dedicata (clicca QUI); la ricevuta di versamento in originale deve essere allegata all'istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto strutturale.
Gli Sportelli Unici dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, si riferiscono al Servizio Prevenzione Rischio Sismico che si occupa di svolgere tutte le funzioni amministrative e i compiti previsti dalla L.R. 19/2008 in materia di vigilanza e rilascio autorizzazioni, in particolare per Rilascio di autorizzazioni sismiche e Controlli a campione.
La modulistica da utilizzare per i procedimenti in materia sismica è la Modulistica Unificata Regionale (MUR)
La trasmissione delle istanze avviene unicamente per mezzo degli Sportello Unici:
- SUAP dell’Unione Pedemontana in caso di Edilizia Produttiva, esclusivamente in formato elettronico, tramite Accesso Unitario.
- SUE dei singoli Comuni in caso di Edilizia Residenziale, esclusivamente in formato elettronico, tramite SiedER o Pec (fino all’attivazione di Accesso Unitario anche per l’ed. residenziale).
Adempimenti di denuncia dei lavori, collaudo e certificato di regolare esecuzione, secondo il parere del CTS n. 176 del 12/11/2020
1. sono oggetto di DENUNCIA ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI);
2. in linea generale il COLLAUDO STATICO deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, e per gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC.
Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), in accordo con quanto indicato all’art 67 commi 8-bis e 8-ter del D.P.R. 380/2001, si ritiene che il certificato di collaudo sia sostituito dalla DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE resa dal direttore dei lavori.